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WHISTLEBLOWING

In data 01/12/2023 è stata adottata la Procedura Whistleblowing (SEGNALAZIONE) ai sensi della normativa introdotta dal D.Lgs. 24/2023 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni delle diposizioni normative nazionali e del diritto dell’Unione. Tale procedura (che trovate nell’applicativo APE e nel sito web aziendale) regolamenta i canali di segnalazione e le tutele offerte ai segnalanti (cosiddetti Whistleblowers) del settore pubblico e privato.

COSA SI INTENDE PER VIOLAZIONI?
Le VIOLAZIONI sono comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse o l’integrità’ dell’ente privato. Tali comportamenti possono essere tenuti da personale dipendente, soggetti appartenenti all’organo amministrativo, soggetti con i quali la società collabora per consulenze ed incarichi esterni.

CHI PUO’ EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE?

Le persone, denominate segnalanti, tutelate dalla normativa sono:
– I lavoratori subordinati;
– I lavoratori autonomi, compresi i titolari di rapporti di collaborazione;
– I lavoratori/collaboratori presso soggetti privati che forniscono beni o servizi;
– I liberi professionisti/consulenti;
– I volontari e i tirocinanti, retribuiti e non;
– Gli azionisti e le persone con funzione di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

QUALI SEGNALAZIONI SONO OGGETTO DELLA PROCEDURA?
Le segnalazioni/denunce possono riguardare le violazioni relative a:
– Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali (es. VIOLAZIONE DIRITTI UMANI, DISCRIMINAZIONE O MOLESTIE SUL LUOGO DI LAVORO, ABUSO DI POTERE, FALSIFICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE, VIOLAZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA, FURTO, DANNI A BENI O COSE, MALA GESTIONE/AMMINISTRAZIONE, USO IMPROPRIO DEI DATI, ECC.);
– Illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea o nazionali indicati
nell’Allegato del D.Lgs. 24/2023;
– Atti od omissioni riguardanti il mercato interno comprese le violazioni delle norme dell’Unione
europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato
interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società (es. DIVULGAZIONE DI KNOW HOW E SEGRETI AZIENDALI, SPECIFICHE PRODUTTIVE E POLITICHE COMMERCIALI, ECC.)

COSA NON E’ OGGETTO DI TALI SEGNALAZIONI?
– meri sospetti o voci;
– rimostranze personali del segnalante;
– rivendicazioni attinenti al rapporto di lavoro o di collaborazione;
– rivendicazioni attinenti ai rapporti con i superiori gerarchici o i colleghi;
– contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante.

QUANDO POSSO SEGNALARE?
Per procedere alla segnalazione è sufficiente essere venuti a conoscenza di situazioni, fatti, circostanze che, ragionevolmente, possono portare a ritenere che un’irregolarità o un fatto illecito si sia verificato.

COME POSSO SEGNALARE?
I canali di segnalazione interna e le modalità di segnalazione sono approfondite all’interno della Proceduta Whistleblowing, pubblicata nel sito web aziendale.
Comunque è possibile fare la segnalazione attraverso le seguenti 2 modalità:
– Segnalazione scritta tramite posta cartacea
– Segnalazione tramite richiesta in incontro diretto

A CHI DEVO SEGNALARE?
Le segnalazioni vanno indirizzate al Gestore delle segnalazioni, un comitato interno identificato da parte della società, ai sensi dell’art. 4 del Decreto.

La Società rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e delucidazioni in merito.

 

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LINK PROCEDURA WHISTLEBLOWING